AVVERTENZE :
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, collaterali fino al 3° grado purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di Legge. Possono altresì essere componenti il nucleo familiare anche le persone non legate da vincolo di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e formativa del nucleo familiare essere instaurata da almeno 2 (due) anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche.
I suddetti requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.
Il requisito di cui alla lettere f), deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.
Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate UNICAMENTE sui moduli predisposti dal Comune di Torricella Peligna ed in distribuzione presso gli Uffici dello stesso Comune tutti i giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
SONO ESCLUSI DAL CONCORSO I CONCORRENTI CHE ABBIANO SPEDITO LA DOMANDA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
1) Certificato di Cittadinanza Italiana (il cittadino straniero aderente alla Unione Europea dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 attestante la titolarità di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo).
2) Certificato di Residenza.
I cittadini non residenti nel Comune di TORRICELLA PELIGNA devono presentare:
a) dichiarazione del datore di lavoro indicante il Comune di lavoro, SE LAVORATORE DIPENDENTE;
b) attestato della Camera di Commercio indicante il Comune di lavoro, SE LAVORATORE AUTONOMO;
c) dichiarazione consolare attestante la condizione di emigrato e la scelta dell’ambito territoriale di partecipazione al Concorso, SE EMIGRATI;
3) Certificato di Stato di Famiglia con l’indicazione della data da cui il nucleo familiare abita nell’alloggio attualmente occupato;
4) Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio di tutti i componenti del nucleo familiare, attestante il reddito percepito nell’anno 2008 (emolumenti, indennità, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi quelle esentasse). Tali dichiarazioni dovranno essere accompagnate per i lavoratori dipendenti dai Mod. CUD, rilasciati dai rispettivi datori di lavoro; per i pensionati dai certificati di pensione e per lavoratori autonomi da copie autenticate dei Mod. UNICO. Per tutti i membri del nucleo familiare non occupati, idonea certificazione attestante lo stato di non occupazione;
5) Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio del concorrente attestante il possesso di tutti i componenti del nucleo familiare dei requisiti di cui ai punti c), d), e, g), del presente Bando. Analoghe dichiarazioni devono essere rese dai membri maggiorenni del nucleo familiare anagraficamente conviventi. Le dichiarazioni concernenti l’assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere c) e d) del presente bando devono essere corredate, ove occorra, da idonea documentazione occorrente per la determinazione del valore locativo dell’immobile o degli immobili.
I DOCUMENTI DI CUI AI PUNTI N. 1 – 2 – 3 – 4 E 5 , POSSONO ESSERE SOSTITUITI DALL’AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000, E GLI STESSI DEVONO ESSERE PRESENTATI CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA NEI TERMINI DI SCADENZA DEL CONCORSO.
Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegati anche tutti quei documenti atti a comprovare la necessità di ottenere l’assegnazione di un alloggio e più precisamente:
1) per i richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, DA ALMENO DUE ANNI DALLA DATA DEL PRESENTE BANDO, in baracca, soffitta, bassi e simili, centro di raccolta, dormitorio pubblico o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all’abitazione e privi di servizi regolamentari:
a) Certificato dell’USL del Comune indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell’immobile in atto occupato dal richiedente;
La condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall’Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;
2) Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare DA ALMENO DUE ANNI ALLA DATA DEL PRESENTE BANDO, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due persone, che utilizzano gli stessi servizi;
a) Certificato di Stato di famiglia, rilasciato dal Comune, dei nuclei familiari coabitanti, con l’indicazione della data di inizio dell’occupazione dell’attuale alloggio;
3) Per i richiedenti che abitano col proprio nucleo familiare DA ALMENO UN ANNO ALLA DATA DEL PRESENTE BANDO, in alloggio sovraffollato;
4) Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare DA ALMENO UN ANNO ALLA DATA DEL PRESENTE BANDO in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione;
a) Certificato dell’USL del Comune indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell’immobile in atto occupato dal richiedente;
5) Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, alla data del presente Bando in un alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio:
a) Copia del provvedimento di rilascio con precisa indicazione dei motivi della intimazione;
6) Per i richiedenti facenti parte di famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda:
a) Certificato di Matrimonio;
7) Per i richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap gravi:
a) Certificato dell’USL del Comune, accertante il riconoscimento della condizione da parte della Commissione Sanitaria prevista dall’art. 1 della Legge 15/10/1990 n. 295;
8) Per i richiedenti profughi:
a) Certificato attestante l’appartenenza a tale categoria, rilasciato dall’Autorità competente;
9) Per i richiedenti facenti parte di nuclei familiari che rientrano in Italia, per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del presente Bando;
a) Certificato di Stato di Famiglia, con l’indicazione della data di rientro in Italia.
I DOCUMENTI DI CUI AI PUNTI N. 2a – 6a E 9a , POSSONO ESSERE SOSTITUITI DALL’AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 2000, I RESTANTI DEVONO ESSERE PRODOTTI IN CARTA LIBERA.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA NEI TERMINI DI SCADENZA DEL CONCORSO.
PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
CONDIZIONI SOGGETTIVE:
A-1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art.2 lettera f) della L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni:
- non superiore a € 969,29 annue per persona: punti 2
- non superiore a € 1.615,49 annue per persona: punti 1
Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione.
A-2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:
- 3 unità: punti 1
- 4 unità: punti 2
- 5 unità: punti 3
- 6 unità ed oltre: punti 4
A-3) richiedenti che alla data di presentazione della domanda hanno superato il 60° anno di età: punti 1;
se vivono soli o in coppia: punti 2;
A-4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1
Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
A-5) presenza di handicappati gravi nel nucleo familiare: punti 2
E' considerato handicappato grave colui al quale la minorazione, singola o multipla, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
A-6) emigrati rientrati unitamente al nucleo familiare da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa,
profughi: punti 1.
I punteggi A-3 ed A-4 non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto A-6
Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive.
CONDIZIONI OGGETTIVE:
B-1) situazione di grave disagio abitativo esistente da almeno due anni alla data del bando e dovuta a:
b-1.1) abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari: punti 5;
b-1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, con utilizzazione degli stessi servizi: punti 2;
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui al precedente punto b-1.1 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.
Per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi propri regolamentari, si intendono tutti quei locali che per la loro struttura e originaria destinazione, secondo la licenza comunale e/o registrazione catastale, non sono destinati ad abitazione.
Per servizi regolamentari si intende la fruizione di uno spazio ove risultino essere rispettivamente: il locale cucina, il bagno composto da wc, bidet, lavabo, vasca normale o doccia.
Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano ed il tetto senza plafonature.
Per bassi e simili si intendono i locali situati sotto il livello stradale da tutti e quattro i lati, che non presentino condizioni sufficienti di abitabilità secondo il D.M. Sanità del 5.7.1975-.
B-2) situazione di disagio abitativo per sovraffollamento, esistente da almeno un anno:
b-2.1) da due a tre persone a vano utile: punti 1
b-2.2) oltre tre persone a vano utile: punti 2
Per vano utile si intende ogni locale di superficie non inferiore a mq. 9, con esclusione della cucina e dei servizi, che riceve aria e luce direttamente dall'esterno.
B-3) abitazione da almeno un anno in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi
di manutenzione: punti 2
Per normali interventi manutentivi si intendono quelli indicati all'art. 31, primo comma lettera a) della L.457/78-.
B-4) richiedenti che abitino in alloggio da rilasciarsi a seguito di:
provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; verbale di conciliazione giudiziaria; ordinanza di sgombero; collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: punti 4.
Le condizioni B-1, B-2, B-3 devono essere certificate dalla A.S.L. competente.
Le condizioni previste nella categoria B-1 non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie B-2 e B-3.
Le condizioni della categoria B-2 sono cumulabili con quelle della categoria B-3.
La condizione B-4 non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
RICORSI IN OPPOSIZIONE:
Le domande pervenute nei termini, saranno istruite dal Comune, ai sensi del 1° comma dell’art. 6 L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni, che provvede all’attribuzione in via provvisoria dei punteggi, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall’interessato nel modulo di domanda.
Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti con la relativa documentazione, saranno trasmesse, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 25/10/1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni , alla apposita Commissione di cui all’art. 7 della citata L.R. n. 96/96;
La suddetta Commissione, in base agli elementi risultanti dalle domande e dai documenti relativi, procederà alla redazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata, entro 15 gg. dalla sua formazione nell’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi, oltre che nei modi previsti dall’art. 3 della L.R. n. 96/96; ai lavoratori emigrati all’estero è data notizia dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata postale di Stato.
Contro la graduatoria provvisoria di assegnazione, compilata dalla Commissione, gi interessati - entro 30 giorni - dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune - per i lavoratori emigrati all’estero dalla ricezione della comunicazione -, possono inoltrare opposizione, in carta legale, alla Commissione stessa, che provvederà sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
Esaurito l’esame delle opposizioni, la Commissione formulerà la graduatoria definitiva previa effettuazione in forma pubblica da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto dell’art. 8 della L.R. n. 96/96.
I nuclei familiari con presenza di handicappati, da certificare da parte della Commissione Medica di cui all’art. 1 della Legge n. 295/96, vengono collocati in una graduatoria speciale al fine della assegnazione in via prioritaria di alloggi collocati al piano terreno, nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 27/4/1978 n.384.
Si considera persona handicappata, riconosciuta tale con le modalità previste dall’art. 4 della Legge 5/2/1992 n. 104, colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di redazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
La graduatoria definitiva di cui sopra conserverà la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per anni due e comunque sino a che non sarà modificata per effetto degli aggiornamenti, che saranno eseguiti in base ai Bandi Integrativi, aperti sia a nuovi aspiranti sia a coloro che intendono modificare la loro collocazione in graduatoria.
I CONCORRENTI COLLOCATI IN GRADUATORIA SONO TENUTI A CONFERMARE A PENA DI CANCELLAZIONE DALLA STESSA, OGNI QUATTRO ANNI, LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE, DICHIARANDO LA PERMANENZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI.
L’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria è effettuata dal Comune territorialmente competente ai sensi dell’art. 13 L.R. n. 96/96.
CANONE DI LOCAZIONE:
Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi del titolo III della L.R. n. 96/96 e successive modiche ed integrazioni e tiene conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.
Per quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso riferimento alla L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.
L’aspirante assegnatario può ottenere le informazioni utili per la compilazione della domanda presso l’Ufficio Tecnico Comunale dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dei giorni feriali.
Torricella Peligna, addì 10.02.2010
Il Responsabile del Procedimento Il Sindaco
F.to (Dr. Ugo Carozza) F.to (Tiziano A. Teti)
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